Donazioni

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Le OFFERTE e le DONAZIONI, per le quali verrà rilasciata regolare ricevuta, possono essere effettuate:

presso il canile/gattile, in Via San Damiano 21, nei normali orari di apertura;

presso la sede operativa ENPA, in via Lecco, 164: il giovedì sera dalle 21.15 alle  24.00;

presso i nostri banchi informativi e a tutte le manifestazioni organizzate in città;

direttamente On-Line qui

con SATISPAY

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oppure

tramite versamento con assegno bancario o postale non trasferibile.  In questo caso, consigliamo di contattare preventivamente i nostri uffici della sede operativa: l’operatore vi fornirà i dettagli e le modalità corrette.

Altre modalità di versamento:

IN BANCA

Bonifico bancario presso:

INTESA SAN PAOLO c/c 5728 – IBAN  IT50 Y030 6909 6061 0000 0005 728

intestato a: “E.N.P.A. onlus – Sezione di Monza e Brianza, Via Lecco 164, 20900 Monza”

Indicare:

come causale “donazione generica oppure, se conosciuta, una specifica attività;

OBBLIGATORIAMENTE i dati personali: nome, cognome, indirizzo completo completo di codice fiscale, recapito telefonico e/o email.  Per poter ricevere una ricevuta attestante la donazione effettuata, poiché per privacy le banche non forniscono tali dati, chiediamo cortesemente di inviare un email a info@enpamonza.it.

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ASSEGNAZIONE DEL VOSTRO 5×1000

E’ possibile assegnare il vostro cinque per mille ad ENPA Onlus.

Per farlo, è necessario firmare nella casella “Sostegno del volontariato” del modello CUD, 730 o UNICO, indicando il codice fiscale di ENPA, 80116050586 (unico per tutta Italia).

La destinazione del cinque per mille non incide sul reddito: si tratta infatti di una quota delle imposte che altrimenti viene versata allo Stato. Il cinque per mille non è, inoltre, alternativo all’otto per mille destinato alle confessioni religiose o allo Stato. Potete quindi assegnare sia l’otto per mille che il cinque per mille.

DETRAIBILITÀ FISCALE DELLE DONAZIONI

Attenzione: la deducibilità/detraibilità riguarda solo le offerte e le donazioni erogate con bonifici bancari, carte di credito o prepagate ed assegni bancari o postali.

NON SONO DETRAIBILI LE QUOTE ASSOCIATIVE e LE OFFERTE EFFETTUATE IN CONTANTI.

Normativa in materia di detraibilità e deducibilità fiscale delle donazioni effettuate a favore di E.N.P.A. Onlus

Le erogazioni liberali alle Onlus in seguito alla Legge 96/2012

Il 24 luglio 2012 è entrato in vigore quanto previsto dall’art.15 c.2 della Legge 96/2012 in merito alla deducibilità relativa alle erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Onlus.

Come si sa, l’art.15 del TUIR, c.1 lett. i-bis) prevede la possibilità per i contribuenti di detrarre dall’imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali effettuate nei confronti di Onlus, fino ad un massimo di Euro 2.066,00. 

La detrazione è, inoltre, consentita solo nel caso in cui i versamenti siano effettuati con bonifici bancari e/o postali, carte di credito o prepagate e assegni bancari o circolari.

In virtù di quanto predisposto dall’art.15 c. 2 della Legge 96/2012, tale detrazione passa, per l’anno 2013 al 24%, con un massimo di Euro 2.065,00 e per l’anno 2014 al 26%, sempre fino ad un massimo di Euro 2.065,00.

Nello specifico all’art. 15 si legge: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).”

La detrazione sarà comunque accordata ai soggetti che effettuano il versamento tramite banca o ufficio postale, ovvero nei modi stabiliti dall’art.23 del D.Lgs. n. 241/1997 in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti controlli. Questo per le persone fisiche e le società di persone.

Per gli Enti non commerciali, invece, a partire dal 1 gennaio 2013 non sarà più possibile usufruire della detrazione sull’IRES; questo proprio a causa dell’abrogazione della lettera i-bis dell’art.15 del TUIR a seguito dell’entrata in vigore della Legge 96/2012.
Per le società di capitali, le cooperative, i consorzi e gli enti commerciali pubblici o privati, cioè per i soggetti che scontano l’IRES, la deduzione dal reddito imponibile rimane uguale a quanto stabilito dall’art.100 c.2 lett. h) e d) del TUIR. Per questi soggetti, infatti, la deduzione è pari all’importo maggiore tra Euro 2.066,00 ed il 2% del reddito d’impresa dichiarato.